Art. 14.
(Finanziamenti).

      1. La realizzazione e la gestione dei «percorsi delle castagne» di cui al presente capo è ammessa ai finanziamenti comunitari relativi ai fondi strutturali.
      2. La realizzazione di materiale informatico, pubblicitario, di propaganda e per l'incentivazione della conoscenza dei «percorsi delle castagne» è ammessa ai finanziamenti pubblici, statali, regionali e locali, in particolare dell'Agenzia nazionale del turismo, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e delle aziende di promozione turistica.